Obbligo tachigrafo 2,5–3,5 t: cosa fare adesso che è già in vigore
Dal 1° luglio 2026 il tachigrafo intelligente di seconda generazione è obbligatorio sui veicoli commerciali fra 2,5 e 3,5 tonnellate impiegati in trasporto internazionale di merci o in cabotaggio. La scadenza è passata: questa guida serve a capire se ti riguarda, cosa comporta oltre l'installazione, e cosa fare se il tuo parco non è ancora in regola.

Sei nell'obbligo? Si decide con tre verifiche, non con la targa
L'obbligo non dipende dal tipo di veicolo ma da come lo usi. Tre condizioni che devono valere insieme: se una sola non vale, l'estensione del 1° luglio 2026 non ti riguarda per questa ragione normativa.
1. Che tipo di trasporto fai
L'estensione riguarda il trasporto internazionale di merci fra due Paesi e il cabotaggio in un altro Stato dell'Unione. Rientrano anche le tratte estere svolte nell'ambito di trasporti che chiameresti nazionali, e il trasporto internazionale in conto proprio quando la guida costituisce l'attività principale di chi guida.
2. Per conto di chi
Il conto terzi — «for hire or reward» nel testo europeo — è il caso pieno. Il conto proprio ricade in un'esclusione, ma non automaticamente: dipende dalla terza condizione.
3. Quale massa, rimorchio compreso
La soglia è la massa massima ammissibile superiore a 2,5 tonnellate e fino a 3,5. Il punto che sfugge più spesso: nel calcolo entra anche l'eventuale rimorchio o semirimorchio. Un furgone da 2,4 tonnellate che traina supera la soglia come complesso, e va valutato come tale.
Se le tre condizioni valgono insieme
Il veicolo doveva essere equipaggiato con un tachigrafo intelligente di seconda generazione entro il 1° luglio 2026. Se non lo è, oggi circola in una condizione che il controllo su strada rileva.
Il 1° luglio 2026 è l'ultimo gradino di una scala cominciata nel 2023
L'obbligo nasce dal regolamento (UE) 2020/1054, che ha modificato il regolamento (CE) 561/2006 sui tempi di guida e riposo e la disciplina del tachigrafo. Vederlo isolato fa sembrare la data una novità improvvisa: è invece l'ultimo di quattro passaggi.
La sequenza completa
- 21 agosto 2023 — tachigrafo intelligente di seconda generazione sui veicoli nuovi già soggetti all'obbligo, in prevalenza oltre 3,5 t e autobus
- 31 dicembre 2024 — retrofit alla seconda generazione per i veicoli in internazionale con tachigrafo analogico o digitale non intelligente
- 18 agosto 2025 — retrofit alla seconda generazione per i veicoli in internazionale con tachigrafo intelligente di prima generazione
- 1° luglio 2026 — estensione ai veicoli oltre 2,5 e fino a 3,5 tonnellate in trasporto internazionale o cabotaggio
Perché questa data pesa più delle precedenti
Le prime tre riguardavano flotte che il tachigrafo lo conoscevano già: cambiava il modello dell'apparecchio, non l'esistenza dell'adempimento. La quarta porta dentro la disciplina migliaia di furgoni e le aziende che li usano, per le quali tempi di guida, carta del conducente e scarico dati sono materia nuova. È la differenza fra un aggiornamento tecnico e un processo da costruire da zero.
Il tachigrafo di seconda generazione registra cose che il precedente non registrava
La versione 2 non è la stessa apparecchiatura con un'etichetta nuova. Le funzioni aggiunte servono a rendere verificabili su strada proprio le condizioni che definiscono l'obbligo.
Le registrazioni aggiuntive
- Posizione — rilevata all'inizio del viaggio, ogni tre ore di guida cumulata e alla fine
- Passaggi di frontiera — registrati nella memoria dell'apparecchio
- Carico e scarico — tempo e luogo in cui le operazioni avvengono
- Protezioni rafforzate contro la manomissione
La conseguenza pratica
Un controllo su strada può ricostruire se il veicolo ha attraversato un confine e quando, senza dipendere da ciò che il conducente dichiara. Le condizioni che determinano l'obbligo — internazionale, cabotaggio — diventano dati registrati dall'apparecchio, non circostanze da provare a posteriori.
L'esclusione esiste, ma non si presume: si verifica
Il regolamento (UE) 2020/1054 prevede un'esclusione per i veicoli fra 2,5 e 3,5 tonnellate usati per trasporto di merci non per conto terzi, quando la guida non costituisce l'attività principale della persona che guida.
Il caso tipico
Tecnici, manutentori e installatori che portano con sé materiali e attrezzature per svolgere il proprio lavoro, e che guidano in modo accessorio rispetto a quel lavoro. Qui la guida è un mezzo, non l'attività.
Dove l'esclusione si rompe
Se l'operatività reale mostra che la guida è la parte principale dell'attività, l'esclusione non regge, a prescindere da come sia scritto il contratto o l'oggetto sociale. Va valutata caso per caso sull'uso effettivo del veicolo.
Le tratte solo nazionali
Se il veicolo svolge esclusivamente tratte domestiche, l'obbligo del 1° luglio 2026 non scatta per questa specifica ragione normativa. Restano ferme eventuali altre regole applicabili al mezzo o all'attività.
L'installazione è il primo giorno dell'adempimento, non l'ultimo
Le pagine che spiegano l'obbligo si fermano al dispositivo. Il costo vero comincia dopo, ed è ricorrente: sono processi settimanali e mensili che prima non esistevano in azienda.
Scarico periodico dei dati
I dati vanno prelevati dalla memoria dell'apparecchio e dalla carta del conducente a intervalli regolari e conservati. Farlo a mano significa fermare il veicolo, avere la carta azienda a portata e ricordarsene: tre condizioni che in una flotta piccola saltano proprio nelle settimane di più lavoro.
Tempi di guida, pause e riposi
Con l'ingresso nel regolamento (CE) 561/2006 arrivano limiti che vanno rispettati e dimostrati, non soltanto conosciuti.
I 56 giorni
Il conducente deve poter esibire le registrazioni del giorno in corso e dei 56 giorni precedenti. È un obbligo che riguarda la persona e che non decade per il fatto che l'estensione sia recente: per i periodi non coperti da registrazioni le fonti di settore indicano l'attestato delle assenze previsto dall'articolo 9, comma 4, della legge 144/2008.
Archiviazione
I file scaricati vanno conservati. È la parte meno visibile e quella che, in un controllo, si dimostra o non si dimostra.
Quanto pesa una violazione, e perché non si esaurisce nella multa
Le fonti di settore richiamano la sanzione dell'articolo 179 del Codice della Strada.
La sanzione
- Da 866 a 3.464 euro
- Sospensione della patente di guida da quindici giorni a tre mesi
- Decurtazione di 10 punti CQC prevista dalla norma; la sua applicabilità ai veicoli guidabili con la sola patente B è oggetto di chiarimento ministeriale
La parte che non è nella tabella
La sospensione della patente ferma una persona, e in una flotta piccola una persona ferma è un mezzo fermo. È il motivo per cui l'esposizione reale non si misura sull'importo della multa ma sui giorni di servizio che salta.
Fonti e limiti di questa guida
Questa pagina descrive un adempimento e le sue conseguenze operative. Non è consulenza legale e non sostituisce la verifica del proprio caso con un consulente o con l'autorità competente.
Fonti consultate
- Regolamento (UE) 2020/1054, che modifica il regolamento (CE) 561/2006 e il regolamento (UE) 165/2014
- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, circolare n. 0009674 del 16 aprile 2026 — prime indicazioni operative
- Confartigianato Brescia, nota del 30 aprile 2026 sui nuovi obblighi dal 1° luglio 2026
- TOPFLY, scheda normativa aggiornata al 21 maggio 2026
Ultima verifica dei contenuti
18 agosto 2026. La materia è in evoluzione e alcuni aspetti applicativi — fra questi la decurtazione dei punti CQC per i conducenti con sola patente B — attendono chiarimenti. Se leggi questa pagina molto dopo quella data, verifica che non siano intervenute novità.
Domande frequenti sull'obbligo per i veicoli fra 2,5 e 3,5 tonnellate.
Il tachigrafo è installato. Il processo dopo, chi lo tiene?
Se l'obbligo ti riguarda, la parte che dura è lo scarico dati e la sua conservazione. Vediamo insieme come si organizza sulla tua flotta.